Il Sismabonus nella versione 110% è stato prorogato con calendario differenziato, dal 2024 l’aliquota scende. Ovvero, la scadenza per la detrazione del 110% passa al 31 dicembre 2023, per poi diventare decrescente al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
COME FUNZIONA
Il Sismabonus è l’agevolazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (articolo 16, comma 1-bis, Dl 63/2013). Si tratta di una detrazione Irpef o Ires che viene riconosciuta ai contribuenti (privati e società) che effettuano lavori per mettere in sicurezza le proprie case e gli edifici produttivi, quindi lavori antisismici realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 (rimane esclusa la sola zona 4)*.
LA DETRAZIONE
La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96 mila euro per unità immobiliare e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Tra le spese ammesse a beneficiare del Sismabonus rientrano anche quelle per la classificazione e la verifica sismica degli immobili (articolo 16, comma 1-sexies).
Inoltre, vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (quindi la detrazione prevista per gli interventi antisismici può essere applicata, per esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera). Di base, l’agevolazione è al 50% in cinque anni, ma si può usufruire di una maggiore agevolazione nei seguenti casi:
quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico,
che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta
nella misura del 70% delle spese sostenute (75% se gli interventi riguardano le parti comuni di edifici condominiali);
se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione
spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute (85% se gli interventi riguardano le parti comuni di edifici condominiali).
LE ZONE SISMICHE
* Zone di pericolosità sismica:
La classificazione sismica dell’Italia operata con l’Ordinanza 3274/2003 elimina la categoria “non classificato” e introduce quattro zone di pericolosità sismica decrescente:
Zona 1 - È la zona più pericolosa: la probabilità che capiti un forte terremoto è alta
Zona 2 - In questa zona forti terremoti sono possibili
Zona 3 - In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alle zone 1 e 2
Zona 4 - È la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa
A ciascuna zona è attribuito un valore dell’azione sismica utile per la progettazione (espresso in termini di accelerazione massima su roccia: zona 1 0.35 g - zona 2 0.25 g - zona 3 0.15 g - zona 4 0.05 g).
Per visionare la norma